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Statuto

Titolo XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 21

1. Ai fini del primo avvicendamento degli organi della Compagnia di cui all’art.17, il Presidente, il Consiglio Generale, il Comitato di Gestione e il Collegio dei Revisori in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto scadono a far data dalla sua approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza. Entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la comunicazione di tale approvazione, il Presidente, ai sensi dell’art.8.2, invita gli Enti di cui all’art.8.1 alle designazioni di rispettiva competenza, fermo il termine di novanta giorni per gli adempimenti di cui all’art.8.3.

2. Restano ferme, anche in sede di primo avvicendamento degli organi della Compagnia, tutte le altre disposizioni di cui all’art.17.

3. Così come deliberato dal Consiglio Generale nella sua adunanza del 16 dicembre 1999, l’Ente di cui all’art.8.1, lett.o) è indicato nella Max Planck Gesellschaft con sede in Berlino.

4. Qualora non sia costituito il Consiglio Regionale del Volontariato di cui all’art.8.1, lett.j), la designazione di spettanza di tale organismo verrà effettuata dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte.

5. L’Accademia delle Scienze di Torino effettua la prima designazione di cui all’art.8.1 sentita la classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali, l’Accademia Nazionale dei Lincei sentita la classe di Scienze morali, storiche e filologiche. In ogni caso, per la sostituzione durante lo svolgimento del mandato, deve essere nuovamente sentita la classe che ha contribuito alla designazione del Consigliere sostituito.

6. Il Presidente, immediatamente dopo l’approvazione del presente statuto ai sensi dell’art.10, comma 3, lett.c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, provvede a inviarne copia agli Enti di cui all’art.8.1 e a darne adeguata pubblicità mediante deposito dello stesso presso l’ufficio del registro delle persone giuridiche della cancelleria del Tribunale di Torino.

7. Fino ad approvazione di nuovo regolamento in materia di assunzione di cariche in società partecipate, ovvero in enti strumentali, continua ad applicarsi il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Generale in data 16 luglio 1998 per quanto compatibile con le disposizioni del vigente statuto.
 

 

ARTICOLO 22

1. L’Educatorio Duchessa Isabella della Compagnia di San Paolo - Onlus, l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo - Onlus e la Fondazione dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino perla Cultura, la Scienza e l’Arte, che operano in conformità ai rispettivi statuti, sono considerati tra gli Enti di cui all’art.4.1, lett.c).
 

 

ARTICOLO 23

1. Nel caso di liquidazione, l’eventuale residuo netto del patrimonio della Compagnia sarà devoluto ad altre fondazioni nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.11, comma 7, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153.