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Statuto

Titolo VIII - SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 18

1. Il Segretario Generale è nominato con deliberazione del Comitato di Gestione che ne determina altresì la durata in carica e l’emolumento. Egli può essere riconfermato.

2. Il Segretario Generale è a capo della struttura operativa della Compagnia.

3. In particolare il Segretario Generale:

a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato di Gestione e parimenti esegue le decisioni del Presidente;

b) interviene alle adunanze del Consiglio Generale e del Comitato di Gestione, senza diritto di voto;

c) attende alla preparazione del progetto dei documenti di programmazione annuale e pluriennale di cui agli artt.20.4 e 3.2 e alla istruttoria delle materie e delle proposte recate dall’ordine del giorno per dotare gli organi di indirizzo e di amministrazione di ogni utile elemento conoscitivo ai fini della spedita ed efficace trattazione;

d) svolge tutte le altre funzioni affidategli dal Consiglio Generale e dal Comitato di Gestione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.