Statuto
ARTICOLO 15
1. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi, fra i quali viene scelto il Presidente, e da due supplenti. Il Consiglio Generale nella sua prima riunione nomina i componenti del Collegio dei Revisori, scegliendone il Presidente.
2. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti.
3. I Revisori durano in carica quanto il Consiglio Generale e scadono con esso. Essi possono essere rinominati per una sola volta.
4. Ai Revisori effettivi spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo e le medaglie di presenza come determinati dal Consiglio Generale.
ARTICOLO 16
1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate nelle disposizioni di cui agli articoli da 2403 a 2407 del codice civile, intendendosi rispettivamente il Consiglio Generale e il Comitato di Gestione in luogo dell’assemblea e del consiglio di amministrazione.
2. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica la disposizione dell’art.2401 del codice civile.



