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Regolamento

Articolo 7 - Poteri di decisione e modalità di supervisione degli interventi

1. I programmi, definiti secondo le modalità di cui all’articolo 3, vengono individuati dal Consiglio Generale. Le modalità generali di monitoraggio, rendicontazione e valutazione devono essere definite contestualmente all’approvazione del programma stesso. Il Comitato di Gestione, nel contesto della definizione operativa dei programmi stessi, che è di sua competenza, può specificare tali forme e indicarne di aggiuntive.

2. I poteri di decisione in ordine all’attuazione dei programmi, alle erogazioni a sostegno dei progetti, all’adesione a o costituzione di enti strumentali (escluse le situazioni di controllo di cui al comma successivo), alle erogazioni a fini di sostegno istituzionale e a ogni altro provvedimento rilevante ai fini della amministrazione delle attività istituzionali della Compagnia spettano al Comitato di Gestione, in coerenza con le linee programmatiche adottate dal Consiglio Generale.

3. La istituzione di, o adesione a, enti strumentali o la acquisizione di partecipazioni in enti e società di cui all’articolo 4, comma primo, lettere b) e c), ove comporti situazioni di controllo da parte della Compagnia, viene deliberata dal Consiglio Generale su proposta del Comitato di Gestione. A tal fine sono considerate “situazioni di controllo”:

a) per quanto riguarda le società, quelle di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1999, n. 153;

b) per quanto riguarda gli enti, quelle in cui la Compagnia nomini almeno la metà dei membri dell’organo di amministrazione dell’ente o società in questione; contribuisca al fondo di dotazione patrimoniale o sottoscriva il capitale sociale in misura non inferiore alla maggioranza dell’ammontare complessivo nell’ipotesi di costituzione di, o adesione a, ente o società; assicuri un sostegno all’attività istituzionale con impegno annuo a carico della Compagnia non inferiore alla metà dell’ammontare complessivo annuo del budget di esercizio dell’ente in questione.

4. Il Consiglio Generale della Compagnia definisce, di norma su proposta del Comitato di Gestione, con apposito Atto di regolazione, i necessari momenti di raccordo strategico, organizzativo e finanziario fra la Compagnia e gli enti strumentali, di cui all’articolo 4, comma primo, lettera b), salvaguardandone comunque l’autonomia, con particolare riferimento all’attività di questi ultimi.

5. Al fine di assicurare adeguate modalità di raccordo tra le linee programmatiche della Compagnia e l’attività degli enti in cui essa ha potere di nomina di rappresentanti o di designazione di consiglieri, o cariche equivalenti, il Comitato di Gestione definisce modalità di informazione periodica cui sono tenuti i suddetti nominati o designati nei confronti del Comitato di Gestione stesso.

6. Secondo le previsioni dell’articolo 13, comma secondo, dello Statuto della Compagnia, il Comitato di Gestione può delegare, anche in via generale, al Presidente poteri di decisione sulle spese e sulle erogazioni nei settori rilevanti. Del relativo esercizio egli è tenuto a riferire periodicamente al Comitato di Gestione.

7. Il Comitato di Gestione può conferire poteri al Segretario Generale per quanto riguarda erogazioni inferiori a una determinata soglia, con l’esplicitazione di un tetto (espresso in valori assoluti o percentuali) sulle risorse di ciascun settore utilizzabili secondo tale procedura. Le erogazioni così disposte sono portate all’attenzione del Comitato di Gestione nella prima seduta successiva.

8. La Compagnia verifica la coerenza in itinere ed ex post dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati per i progetti e le iniziative da essa sostenuti, anche con l’ausilio dei soggetti tecnico-scientifici previsti dallo Statuto, di cui al seguente articolo. A tale fine, accanto all’attività ordinaria degli uffici orientata allo scopo (soprattutto con riferimento alla valutazione in itinere), il Consiglio Generale definisce, di norma su proposta del Comitato di Gestione, con apposito Atto di regolazione, le competenze degli organi, degli uffici e dei consulenti, e le modalità di svolgimento delle attività di valutazione a consuntivo.