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Statuto

Titolo X - BILANCIO

ARTICOLO 20

1. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Generale, sentita la relazione del Collegio dei Revisori, approva il bilancio dell’esercizio precedente.

3. Il Comitato di Gestione predispone la relazione e lo schema di bilancio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell’attività relativa all’esercizio successivo, recante fra l’altro l’indicazione dei criteri per la ripartizione degli interventi, da trasmettere entro 15 giorni all’Autorità di vigilanza.

5. La contabilità della Compagnia e il suo bilancio sono soggetti a revisione contabile in base alle disposizioni, per quanto applicabili, di cui agli articoli 155 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

6. Il bilancio della Compagnia è costituito dai documenti previsti dall’art.2423 del codice civile. Nella sua redazione il Comitato di Gestione si attiene alle prescrizioni di cui all’art.9 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, osservando altresì, al riguardo, le prescrizioni regolamentari stabilite dall’Autorità di vigilanza.

7. Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili la Compagnia si adegua, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.