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Statuto

Titolo IX - COMITATI SCIENTIFICI E COMITATI TECNICI DI VALUTAZIONE

ARTICOLO 19

1. Il Consiglio Generale può nominare Comitati scientifici, con compiti di consulenza, formati da esperti scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori rilevanti, definendone con apposito regolamento interno e sentito il Collegio dei Revisori la durata, le modalità di funzionamento e i relativi compensi.

2. Il Comitato di Gestione può nominare, per specifiche esigenze, Comitati tecnici di valutazione composti da soggetti dotati di professionalità specialistiche, determinandone, sentito il Collegio dei Revisori, attribuzioni, modalità di funzionamento e relativi compensi.

3. Il Presidente può nominare esperti per la formulazione di pareri sulle proposte all’esame della Compagnia, determinandone, sentito il Collegio dei Revisori, i relativi compensi.