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Regolamento

Articolo 5 - Requisiti soggettivi e oggettivi; modalità per la presentazione delle proposte

1. Il Comitato di Gestione definisce - sulla base dei principi stabiliti nel Regolamento - i requisiti soggettivi di cui debbono disporre i proponenti di iniziative, e i requisiti oggettivi relativi alle proposte medesime, fermi restando i settori di attività individuati dall'articolo 2. Tali requisiti sono comunicati al Consiglio Generale e possono essere periodicamente rivisti.

 

Sono esclusi da qualsiasi forma di finanziamento, erogazione o sovvenzione sia enti aventi fini di lucro o imprese di qualsiasi natura (con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni), sia persone fisiche, per queste ultime fatto salvo il caso che essa avvenga nel quadro di progetti e interventi promossi e realizzati direttamente dalla Compagnia.

 

2. Le modalità di presentazione delle domande di intervento sono definite dal Comitato di Gestione, in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso e il migliore svolgimento del processo di selezione di cui al seguente articolo, e rese note ai potenziali destinatari con i sistemi più opportuni, anche attraverso il ricorso a bandi.