Statuto
ARTICOLO 1
1. La Compagnia di San Paolo, in questo statuto brevemente denominata anche la "Compagnia", è una persona giuridica di cui alla legge 23 dicembre 1998, n.461 e al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, avente piena capacità di diritto privato. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
2. La Compagnia di San Paolo, fondata in Torino nell’anno 1563, prosegue nella sua attività istituzionale, disciplinata dalla legge e dal presente statuto, dopo avere attuato la ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218 e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356.
ARTICOLO 2
1. La Compagnia ha sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n.75.
ARTICOLO 3
1. La Compagnia persegue finalità di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico, operando in particolare nei seguenti settori: ricerca scientifica, economica e giuridica; istruzione; arte; conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali; sanità; assistenza alle categorie sociali deboli. Tali settori vengono in questo statuto collettivamente definiti "settori rilevanti".
2. L’attività della Compagnia si svolge secondo criteri programmatici sulla base dei documenti annuali e pluriennali previsti dall’art.11.2, lett.d). Il documento programmatico pluriennale determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio Generale, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i programmi e gli strumenti di intervento.
3. Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statutari sono disciplinati da apposito regolamento interno.
4. La preparazione dei documenti programmatici si effettua mediante modalità, anche di consultazione conoscitiva, stabilite nel regolamento di cui al comma precedente, che prevede altresì le forme per rendere pubblici i programmi adottati e gli interventi realizzati.
ARTICOLO 4
1. La Compagnia può operare, in Italia e all’estero, nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari. In particolare essa può:
a) esercitare direttamente con contabilità separate imprese strumentali, per tali intendendosi quelle operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti nei settori rilevanti;
b) detenere partecipazioni anche di controllo in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali;
c) promuovere l’istituzione di persone giuridiche private ai sensi dell’art.12 del codice civile, in relazione alla necessità di specializzare le finalità dei singoli settori di intervento;
d) compiere comunque tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari occorrenti o semplicemente opportune per il conseguimento degli scopi statutari, nei limiti di legge e del presente statuto.
2. La Compagnia non può esercitare l’attività creditizia, né possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese o enti diversi da quelli indicati nel comma precedente. E’ esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni.
3. La Compagnia non può contrarre debiti per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.
ARTICOLO 5
1. Il patrimonio della Compagnia è costituito dal capitale di fondazione e dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie.
2. Il patrimonio di norma si incrementa per effetto degli accantonamenti alla riserva obbligatoria, nella misura stabilita dall’Autorità di vigilanza, oltre che delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescere il patrimonio. Il patrimonio può altresì essere incrementato dalle plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria ai sensi dell’art.9, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153. Altri fondi di riserva possono essere istituiti e incrementati con deliberazione del Consiglio Generale secondo i criteri previsti nel regolamento interno, con autorizzazione dell’Autorità di vigilanza.
3. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Nell’amministrarlo, la Compagnia osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne un’adeguata redditività.
4. La gestione del patrimonio può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, in base a criteri di scelta rispondenti all’esclusivo interesse della Compagnia. Il Consiglio Generale stabilisce con uno o più atti di regolazione le modalità e i criteri di gestione del patrimonio, prevedendo la separazione anche contabile di quest’ultima dalle altre attività della Compagnia. Sono in tal modo stabiliti, in particolare, i criteri per l’amministrazione della partecipazione nella società bancaria conferitaria, come definita dall’art.1, comma 1, lett.f), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153. La gestione di quest’ultima partecipazione, ivi compreso l’esercizio dei diritti corporativi, è di competenza del Comitato di Gestione.
5. Il reddito, così come definito dall’art.8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, viene destinato in conformità alle prescrizioni ivi contenute, osservando altresì quanto disposto dall’art.15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n.266 e relative disposizioni d’attuazione.
6. Per il raggiungimento dei propri scopi la Compagnia può utilizzare eventuali liberalità non destinate specificamente al patrimonio.


